Statuto della
“ASD
Passolento Rovellasca ”
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Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, ai
sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs.
36/2021, una Associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione
sportiva dilettantistica Passolento Rovellasca ", in breve “ASD
Passolento Rovellasca” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente
senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di
assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in
Piazza Risorgimento a Rovellasca.
2. La variazione
dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo
di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere
istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di
rappresentanza, sia in Italia sia all’estero.
4. Nella
denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della
locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “Asd”.
5. L’Asd si impegna
a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una
dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi
dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in
carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
L’Associazione non
possiede colori sociali caratteristici né un emblema rappresentativo
Articolo 3 – Oggetto
1. L’Associazione è
di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro.
2. Durante la vita
dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è
altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10,
D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la
gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1,
lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo, la
promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico
connesse alla disciplina del ciclismo e più in generale alle discipline sportive
considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, in tutte
le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello
internazionale, compresa l’attività didattica e l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare
corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali,
prevalentemente in favore dei propri associati, la gestione di attività e
servizi connessi e strumentali all’organizzazione dello sport; l’organizzazione
di attività di formazione sportiva e ricreativa dello sport, prevalentemente in
favore dei propri associati, la prevenzione per la tutela della salute degli
atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le
naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
L’Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto
autorizzazione della Federazione o Ente Sportivo affiliato, indire
manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento,
realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del ciclismo
compresa l’attività paraolimpica.
5. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di
attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e
strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi
indicati, quali, a mero titolo esemplificativo:
- Costruire impianti adibiti alla pratica dello sport;
-
Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture
sportive di vario genere;
- Promuovere la cultura dello sport mediante convegni e seminari aperti a tutti
i cittadini;
- Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e
ritrovi sociali;
- Fare pubblicazioni di informazioni tecnico/sportiva ed in genere sulla vita
dell’associazione, svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di
mercato, predisporre di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto
idoneo;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati
per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con scuole pubbliche o private
per la diffusione delle attività motorie e sportive in genere;
-Fare
attività di vendita di articoli sportivi e non sportivo;
- Gestire di centri benessere o fisioterapici;
- Svolgere attività di animazione
ludico-sportiva per bambini (doposcuola, centri estivi, baby parking interni ed
esterni)
- Organizzare servizi per
l’istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie;
- Organizzare meeting e conferenze, attività
ricreative, di tempo libero e sportive sia direttamente che a mezzo di
concessione o di affitto
-Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali
che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di
natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- Svolgere ulteriori attività complementari alle
precedenti.
6. L’Associazione
garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle
assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in
consiglio federale.
7. L'Associazione
potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi
compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i
quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. L'Associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle
direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o
degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà
affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni
emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività
sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle
Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte
le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita
dell’Associazione sportiva.
9. L’Associazione
si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei
provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive
associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della
lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Articolo 4 – Durata
1. L'Associazione
ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea
straordinaria degli associati.
Titolo II
Della vita
associativa
Articolo 5 - Domanda di ammissione
1. Possono far
parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano
richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva.
2. Ai fini
sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà,
della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità,
del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti
autorità sportive.
3. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto
associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda
aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al
consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo
consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di
validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le
finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di
associato si acquisisce contestualmente all’accettazione della domanda di
ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente
delegato.
6. In ogni caso, il
consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del
nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al
richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea
generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione
di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati
tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La quota
associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra
vivi o per causa di morte.
9. Le quote
associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di
domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere
controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell'associato minorenne.
11. L’assemblea può
deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere
versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata
presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare
predeterminato dalla stessa assemblea.
12. Con la
sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati
personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai
fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva
dilettantistica svolta.
Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci
sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che
esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare,
i soci hanno:
a) il diritto a
partecipare alle attività associative;
b) il diritto di
voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di
voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di
candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di
esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo,
che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera
comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il
suo concreto esercizio.
3. Il minore
esercita il diritto di partecipazione nell’assemblea mediante il genitore, anche
disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto
all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono
tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati
dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme
statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal
consiglio direttivo.
6.Gli Associati non
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento
della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
7. I Soci, con
l’adesione all’associazione, si impegnano a:
a) visionare,
accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi
dell’associazione;
b) rispettare le
deliberazioni degli organi associativi;
c) contribuire,
secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
d) svolgere,
qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e
locali, con spirito di servizio.
e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico
Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’
I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano
Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della Federazione Ciclistica
Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale e di ogni altra Federazione
Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione;
Articolo 7 - Decadenza dei soci
1. La qualifica di
socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può
in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di
recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia immediata.
3. Gli associati
decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al
versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito
annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di
gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi
dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del
consiglio direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro
15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso
all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della
sua successiva convocazione.
5. La perdita per
qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo
alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati
all’associazione.
6. L’associato
radiato non può essere più ammesso.
Titolo III
Degli organi
associativi
Articolo 8 – Organi sociali
1. L'ordinamento
interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi
dell’associazione:
a) l’assemblea
generale degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio
direttivo;
d) il collegio dei
revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale
1. L'assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L’assemblea è
composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola
con il versamento delle quote associative.
3. L’assemblea è
indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o,
in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal
consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4. La convocazione
dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà
più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e
non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne
propongono l'ordine del giorno;
b) almeno la metà
più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea
dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le
audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto.
7. L’assemblea, sia
ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito
“Avviso di Convocazione” in bacheca presso la sede sociale o altro luogo dove si
svolge l’attività sportiva, e/o con la pubblicazione sul sito web associativo,
e/o mediante invio all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
adesione da ogni associato, almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della
riunione.
8. L’avviso di
convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione può prevedere anche orario e luogo di svolgimento della
seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima
convocazione.
9. L'assemblea,
quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti
gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L’assemblea è
presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento,
dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero,
in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente
dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle
votazioni.
12. L’associazione
tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea
nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni
assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della
stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove
l’assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la
modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli
organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
16. L’assistenza
del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da
un notaio.
17. L’assemblea
delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
18. Proposte o
mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’assemblea devono
essere scritte e sotto firmate da almeno un decimo degli associati aventi
diritto di voto e presentate al presidente almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni
urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla
successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce,
durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea
1. Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli
associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha
diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
un altro associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
1. L'assemblea deve
essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame
del bilancio preventivo, se del caso.
2. In particolare,
l’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca
i componenti del consiglio direttivo, previa definizione del loro numero;
b) approva il
bilancio preventivo, se previsto, e consuntivo di esercizio;
c) determina gli
indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione;
d) nomina e revoca,
qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
e) delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sul
diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente
impugnate;
g) individua le
attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge,
possono essere svolte dall’Associazione;
h) delibera
sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla
legge.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea
straordinaria delibera:
a)
sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sulla
trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28, Statuto, la fusione e lo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti
reali immobiliari;
d) sulla elezione
del consiglio direttivo decaduto;
e) sugli altri
argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria
amministrazione e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.
Articolo 13 – Validità assembleare
1. L'assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono
presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, sia l’assemblea ordinaria sia l'assemblea
straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4. Per deliberare
lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod.
civ..
Articolo 14 – Audio/video assemblee
1. È possibile
tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi,
audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà
essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere
predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso
necessario che:
- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il
segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di
regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati
delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di
opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i
documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione
e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del
giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o
audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti
possono affluire.
In presenza dei
suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova
il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di
assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video
collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente
dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno
dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al
soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 15 - Il consiglio direttivo
1. Il consiglio
direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura
collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio
direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti
dall’assemblea.
3. Il consiglio
direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il vicepresidente, il
segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte
anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri
eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su
convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte
dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo
uscente.
5. La presenza alla
prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della
nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto
agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima
Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal
CIP, e che, in oltre, abbiano riportato condanne passate in giudicato per
delitti non colposi e siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre
Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del Coni e di
Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
7. Il consiglio
direttivo dura in
carica 3 anni e i suoi componenti
sono rieleggibili.
8. La
rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente
del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e
del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri
designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente
può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo
ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio
direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente
articolo 14, Statuto.
11. Le riunioni
sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le
cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2,
D.Lgs. 36/2021.
14. Il consiglio
direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le
deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo
1. Il consiglio
direttivo decade:
a) per dimissioni
contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per mancata
approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea.
2. In queste
ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o
vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano,
dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’assemblea e indire nuove
elezioni.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla
ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime
di prorogatio.
4. Nel
caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio
direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In
assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea
utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. L’assenza ingiustificata di un Consigliere per tre riunioni consecutive,
senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dalla carica.
6.
Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
a) per
dimissioni;
b) per
vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In
queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più
anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’assemblea,
curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
7.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e
all’ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o
dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo
1.Il consiglio
direttivo si riunisce ogni qualvolta, il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza
formalità.
Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo
1. Il consiglio
direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’associazione. A esso competono in particolare:
a) la redazione
annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività
svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo, se del
caso;
b) indire le
assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le
assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
c) determinare
l’importo delle quote associative;
d) assumere le
decisioni inerenti spese di esercizio e in c/capitale, per la gestione
dell’Associazione;
e) assumere le
decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e
commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità
istituzionali dell’Associazione;
f) assumere le
decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei
collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di
eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs.
36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g) la presentazione
di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno
sociale;
h) l’elaborazione
di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei
regolamenti sociali;
i) l’istituzione di
commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati,
federazioni e altri enti;
j) la facoltà di
nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a
svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio
direttivo stesso;
k) redigere gli
eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli associati;
l) adottare
provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli
dinanzi all’assemblea;
m) delibera sulle
domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n) nomina il
responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6 D.lgs.
36/2021;
o) qualsiasi altra
funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente
attribuita agli altri organi.
2. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui
all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui
all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Articolo 19 - Il presidente
1. Il presidente è
eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei Consiglieri.
2. Dura in carica 3
anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede
l’assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila
sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali
controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la
rappresentanza legale dell’Associazione.
5. Nei casi di
urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro
30 giorni dalla decisione.
Articolo 20 - Il vicepresidente
1. Il
vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a
maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di
sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga
espressamente delegato.
Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere
1. Le funzioni di
segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse
siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a
svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del
medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal
segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario,
temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le
stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario
redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione
nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e
del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende
alla corrispondenza.
5. Al tesoriere
spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei
servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi
contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese
verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere
presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone
le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti
fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del
consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere
spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti
finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di
recupero dei crediti esigibili.
Articolo 22 – Organo di revisione
1. L’organo di
revisione può essere eletto dall’assemblea. Può essere sia monocratico sia
collegiale e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Controlla
l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le
scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Ha facoltà di
partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza
diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio
consuntivo.
4. Verifica il rendiconto economico e
finanziario, relazionando anche all’Assemblea, e segnala eventuali irregolarità
al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
Titolo IV
Patrimonio e
scritture contabili
Articolo 23 – Il rendiconto economico
1. La redazione e
la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio
direttivo redige il rendiconto dell’Associazione, sia preventivo, se del caso,
sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
3. Il rendiconto
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell'Associazione.
4. Deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto
del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione
della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia
del bilancio rendiconto stesso.
5. L'intero
consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata
approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.
6. In questo caso
troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16.
Articolo 24 - Anno sociale
1. L'anno sociale e
l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno.
Articolo 25 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili
1. Il patrimonio
dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni mobili
ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo;
b) da elargizioni e
contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
c) dagli avanzi
netti di gestione.
2. Le entrate
dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono
costituite da:
a) Quote
associative, quote d'iscrizione alle attività sportive e altri proventi
derivanti dalle attività statutarie deliberate dal Consiglio;
b) Sottoscrizioni,
raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici e/o
privati;
c) dagli introiti
derivanti da attività commerciali e da eventuale gestione di bar o spacci
interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla
vendita ai soci o tesserati o terzi di materiale sportivo e non sportivo;
d) Premi di
preparazione degli atleti.
3. L’associazione
destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività
statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata
la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Si applica
l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
Articolo 26 - Libri Sociali
L’Associazione deve
tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli
Associati;
b) libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri
organi sociali.
Titolo V
Dei lavoratori e
volontari
Articolo 27 – Lavoratori e volontari
1. I lavoratori
sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo
ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari
dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di
lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori
sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 26,34 e 35 del D.lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
si applica l’articolo 37 del D.lgs. 36/2021.
4. L’Associazione
può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione di
giovani atleti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs 36/2021.
5. Ricorrendone i
presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto
di lavoro nella forma di collaborazione coordinate e continuative ai sensi
dell’articolo 409, comma 1, n.3, del cod.civ.. Per quest’ultima si applica
l’eccezione prevista alla presunzione del rapporto subordinato di cui
all’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse
altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti
pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali
prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute
in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di
residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del
percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei
limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni
sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria
attività sportiva.
9. È previsto in
ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i
volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante
polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del
Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 28 – I Tesserati
1.I tesserati, che
possono essere non soci, sono le persone fisiche che fanno parte delle
Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono
rappresentati da :
a) atleti;
b) dirigenti
sociali e soci di società affiliate;
c) giudici /
arbitri;
d) dirigenti;
e) tecnici,
istruttori;
f) altri tesserati
alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
2.L’Assocaizione,
con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai
tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticato, con le
stesse modalità previste per i Soci.
3. I tesserati alle
Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i
Soci dell’Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi
all’utilizzo elle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva,
formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che
abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta
personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non
espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal
Titolo III Capo I – artt. 15 e 16 del D.l.gs 36/2021.
Articolo 29 – Scioglimento
1. Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del
presente Statuto.
2. Così pure la
richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con
diritto di voto.
3. Il patrimonio
residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi
dell’articolo 7.1, lettera h), D.l.gs. 36/2021, ovvero ad altre Società o
Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri
enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 30 – Controversie
1.Tutte le
controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e/o tesserati e tra i soci
e/o tesserati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio
arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Enti
Sportivi affiliati.
2. In tutti i casi
in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio
arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Enti Sportivi affiliati,
questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti,
ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Como.
3. La parte che
vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra
con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20
giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in
cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a
conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. Il procedimento
arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione
e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma
dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Articolo 31 - Regolamenti Interni
1. Al fine di
meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche
sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il
Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza
sono tenuti tutti gli Associati.
Articolo 32 – Obblighi di comunicazione
Le elezioni, le
nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere
comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale.
Articolo 33- Norma di rinvio
Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello
statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana o di altra
Federazione o Ente a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni
dell’ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge di settore vigenti.
Il presente Statuto modificato è stato approvato
dall’Assemblea Straordinaria del 6 dicembre 2023.
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