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Statuto della “ASD Passolento Rovellasca ” ***** Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 - Denominazione e sede 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021, una Associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione sportiva dilettantistica Passolento Rovellasca ", in breve “ASD Passolento Rovellasca” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Piazza Risorgimento a Rovellasca. 2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. 3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero. 4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “Asd”. 5. L’Asd si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
L’Associazione non possiede colori sociali caratteristici né un emblema rappresentativo
Articolo 3 – Oggetto 1. L’Associazione è di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro. 2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. 4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico connesse alla disciplina del ciclismo e più in generale alle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica e l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, prevalentemente in favore dei propri associati, la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione dello sport; l’organizzazione di attività di formazione sportiva e ricreativa dello sport, prevalentemente in favore dei propri associati, la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche. L’Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della Federazione o Ente Sportivo affiliato, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del ciclismo compresa l’attività paraolimpica. 5. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo: - Costruire impianti adibiti alla pratica dello sport; - Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; - Promuovere la cultura dello sport mediante convegni e seminari aperti a tutti i cittadini; - Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali; - Fare pubblicazioni di informazioni tecnico/sportiva ed in genere sulla vita dell’associazione, svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, predisporre di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo; - Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate; - Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con scuole pubbliche o private per la diffusione delle attività motorie e sportive in genere; -Fare attività di vendita di articoli sportivi e non sportivo; - Gestire di centri benessere o fisioterapici; - Svolgere attività di animazione ludico-sportiva per bambini (doposcuola, centri estivi, baby parking interni ed esterni) - Organizzare servizi per l’istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie; - Organizzare meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive sia direttamente che a mezzo di concessione o di affitto -Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari. - Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento; - Svolgere ulteriori attività complementari alle precedenti. 6. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. 7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. 8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell’Associazione sportiva. 9. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Articolo 4 – Durata 1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Titolo II Della vita associativa
Articolo 5 - Domanda di ammissione 1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. 3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. 4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti. 5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all’accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato. 6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego. 7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo. 8. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte. 9. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati. 10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 11. L’assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea. 12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci 1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. 2. In particolare, i soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione; c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio. 3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. 4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo. 6.Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. 7. I Soci, con l’adesione all’associazione, si impegnano a: a) visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’associazione; b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi; c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative; d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio. e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione;
Articolo 7 - Decadenza dei soci 1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione. 2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia immediata. 3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo. 4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. 5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’associazione. 6. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Titolo III Degli organi associativi Articolo 8 – Organi sociali 1. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. 2. Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea generale degli associati; b) il presidente; c) il consiglio direttivo; d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale 1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. 2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative. 3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria sia straordinaria. 4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. 5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto. 7. L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di Convocazione” in bacheca presso la sede sociale o altro luogo dove si svolge l’attività sportiva, e/o con la pubblicazione sul sito web associativo, e/o mediante invio all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. 8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione può prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione. 9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 10. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. 11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. 12. L’associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. 13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. 14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. 15. Laddove l’assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata. 16. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. 17. L’assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno. 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e presentate al presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria 1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, se del caso. 2. In particolare, l’assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio preventivo, se previsto, e consuntivo di esercizio; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione; d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate; g) individua le attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione; h) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria 1. L’assemblea straordinaria delibera: a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto; b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28, Statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) sui diritti reali immobiliari; d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto; e) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.
Articolo 13 – Validità assembleare 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..
Articolo 14 – Audio/video assemblee 1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. 2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. 3. È in ogni caso necessario che: - comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza; - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; - vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 15 - Il consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa. 2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea. 3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. 4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente. 5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. 6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP, e che, in oltre, abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del Coni e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. 7. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione. 9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. 10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14, Statuto. 11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. 12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021. 14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. 15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. 16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea. 2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’assemblea e indire nuove elezioni. 4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti. 5. L’assenza ingiustificata di un Consigliere per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dalla carica. 6. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade: a) per dimissioni; b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta. 6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’assemblea, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. 7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all’ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo 1.Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta, il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. A esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo, se del caso; b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto; c) determinare l’importo delle quote associative; d) assumere le decisioni inerenti spese di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo; g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; h) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti; j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso; k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea; m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione; n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6 D.lgs. 36/2021; o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi. 2. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Articolo 19 - Il presidente 1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei Consiglieri. 2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 3. Egli presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza. 4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione. 5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Articolo 20 - Il vicepresidente 1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere 1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. 2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente. 3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente. 4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza. 5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. 6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 22 – Organo di revisione 1. L’organo di revisione può essere eletto dall’assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. 2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. 3. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. 4. Verifica il rendiconto economico e finanziario, relazionando anche all’Assemblea, e segnala eventuali irregolarità al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
Titolo IV Patrimonio e scritture contabili
Articolo 23 – Il rendiconto economico 1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria. 2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell’Associazione, sia preventivo, se del caso, sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce. 3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. 4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso. 5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea. 6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16.
Articolo 24 - Anno sociale 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 25 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili 1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo; b) da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche; c) dagli avanzi netti di gestione. 2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da: a) Quote associative, quote d'iscrizione alle attività sportive e altri proventi derivanti dalle attività statutarie deliberate dal Consiglio; b) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici e/o privati; c) dagli introiti derivanti da attività commerciali e da eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci o tesserati o terzi di materiale sportivo e non sportivo; d) Premi di preparazione degli atleti. 3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. 4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
Articolo 26 - Libri Sociali L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli Associati; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Titolo V Dei lavoratori e volontari
Articolo 27 – Lavoratori e volontari 1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa. 2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26,34 e 35 del D.lgs. 36/2021. 3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37 del D.lgs. 36/2021. 4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione di giovani atleti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs 36/2021. 5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n.3, del cod.civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione del rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 81/2015. 6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. 8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. 9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Titolo VI Disposizioni finali
Articolo 28 – I Tesserati 1.I tesserati, che possono essere non soci, sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da : a) atleti; b) dirigenti sociali e soci di società affiliate; c) giudici / arbitri; d) dirigenti; e) tecnici, istruttori; f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata; 2.L’Assocaizione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i Soci. 3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci dell’Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo elle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. 4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III Capo I – artt. 15 e 16 del D.l.gs 36/2021.
Articolo 29 – Scioglimento 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente Statuto. 2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. 3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.l.gs. 36/2021, ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 30 – Controversie 1.Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e/o tesserati e tra i soci e/o tesserati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Enti Sportivi affiliati. 2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Enti Sportivi affiliati, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Como. 3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 4. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Articolo 31 - Regolamenti Interni 1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.
Articolo 32 – Obblighi di comunicazione Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale.
Articolo 33- Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana o di altra Federazione o Ente a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti. Il presente Statuto modificato è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria del 6 dicembre 2023. |